Ancora in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale: è irragionevole su
- Simona Polimeni
- 12 giu 2013
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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), nella parte in cui richiede, per i soli cittadini extracomunitari, il requisito della residenza da almeno cinque anni nel territorio regionale.
Per il testo della decisione clicca qui
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