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Il termine di presentazione dell'istanza di rimessione in termini, che può essere avanzata dal s

"(L)a persona che, al momento della notificazione dell'atto giudiziale, si trovi in stato di custodia all'estero il termine finale entro cui far valere l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione è rappresentato, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, non operando autonomamente la limitazione del trentesimo giorno a far partire dalla conoscenza del provvedimento dell'autorità giudiziale italiana".

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