La valutazione sulla pericolosità sociale dello straniero, ai fini del diniego del permesso di soggi
"Il Collegio ritiene di seguire l’orientamento (anche di questa Sezione, ex multis sentenza n. 1966/2014), secondo cui il diniego di permesso di soggiorno o la revoca dello stesso deve tenere conto della durata della permanenza nel territorio in Italia dello straniero, del grado di inserimento nel contesto sociale, familiare e lavorativo dello stesso, dei legami con il paese d'origine, nonché dei fatti sopravvenuti, quale l'instaurazione di un rapporto di lavoro, seppure con un diverso datore. La valutazione quindi che si richiede in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia presuppone un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato; di conseguenza è illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno opposto all'extracomunitario a conclusione di un procedimento nel quale tale valutazione sia del tutto mancata (T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 dicembre 2013 n. 1303). (...)
L’Amministrazione ha solo dato rilievo all’assenza dell’elemento reddituale, senza tenere conto, in concreto, dei forti legami familiari, della circostanza che il ricorrente ha lavorato fino al 2012, risulta incensurato e ha dimostrato di disporre di una nuova proposta di lavoro. Se la dimostrazione di un reddito di lavoro, o di altra fonte lecita di sostentamento, è anche garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose, in assenza di condanne o di procedimenti penali in corso, incombe sull’Amministrazione il compito di valutare il contesto sociale del richiedente, la durata della permanenza nel territorio in Italia dello straniero, il grado di inserimento nel contesto sociale, familiare e lavorativo dello stesso, i legami con il paese d'origine, nonché i fatti sopravvenuti.
La mancata valutazione di questi elementi rende il diniego illegittimo."
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