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Il sistema di patrocinio a spese dello Stato si fonda sull'autoresponsabilità del dichiarante: u

"IV - Conclusivamente il Collegio rigetta il ricorso in epigrafe, statuendo sulla refusione delle spese processuali fra le parti secondo soccombenza.

Con riguardi invece al reclamo proposto in data 03/05/2016 dal ricorrente avverso la propria mancata ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 23/2016 dell’apposita Commissione costituita presso questo ufficio giudiziario, il Collegio osserva quanto segue.

Il ricorrente, nella propria domanda di ammissione a tale beneficio, ha indicato un reddito pari a zero per l’anno 2013. Il ricorrente deduce essersi trattato di un mero errore materiale commesso nella compilazione di un modello prestampato, di cui la commissione avrebbe dovuto avvedersi riferendo invece essa stessa la dichiarazione al reddito dell’anno di riferimento (il 2015). Osserva però in contrario il Collegio che il sistema previsto per l’ammissione al beneficio in questione valorizza la autoresponsabilità del dichiarante, consentendo allo stesso di attestare la propria posizione reddituale mediante dichiarazione sostitutiva di dichiarazione, ma nello stesso tempo presidiando la veridicità della dichiarazione resa mediante la previsione delle sanzioni penali di cui al D.P.R. n. 445/2000 per ’ipotesi di mendacio. A fronte quindi di una domanda erroneamente formulata per quanto attiene la posizione reddituale dell’istante, né la Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in prima battuta, né il Collegio in sede di reclamo, possono alcunché, giacchè l’unico effetto deterrente contro il rischio di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati discendente dalle previsioni penali di cui alla normativa richiamata in precedenza verrebbe interamente meno a seguito della “correzione” della (auto)dichiarazione relativa alla posizione reddituale degli stessi da parte della Commissione o del Collegio. Per le suddette ragioni si respinge il reclamo proposto con atto depositato in segreteria il 03/05/2016, e conferma la esclusione del ricorrente dalla ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato."


Per il testo integrale della sentenza, clicca qui.

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