Il giudizio di pericolosità sociale dello straniero deve essere ancorato ad elementi di fatto suffic
"Il giudizio di pericolosità sociale, riferisce il suo momento giustificativo a comportamenti o situazioni non ancora concretizzati in fatti o circostanze tali da rappresentare addebiti più puntuali e specifici, ed ha, quindi, riferimento ad una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale e su contesti significativi nel loro complesso. Il riscontro va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita; d) insindacabilità dei giudizi discrezionali dell’amministrazione, se non per macroscopiche illogicità; e) indipendenza dai giudizi penali, ma possibilità di tener conto dei fatti emersi in detti giudizi. Va comunque tenuto presente come, pur rivestendo il giudizio di pericolosità sociale valore meramente prognostico ovvero probabilistico, esso deve essere comunque ancorato a elementi di fatto che siano sufficienti a generare un notevole allarme sociale (cfr. ex multis T.A.R. Napoli, VI Sezione, 20 aprile 2016 n. 1987)."
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