La p.a. nel concedere la cittadinanza italiana gode di un'amplissima discrezionalità (T.A.R. Laz
"2. Preliminarmente deve rilevarsi che nell’esame delle domande di concessione della cittadinanza italiana l’Amministrazione gode di un’amplissima discrezionalità.Tale discrezionalità si esplica in un potere valutativo che “si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (Cons. Stato sez. VI n. 5913 del 9.11.2011; id. n. 52 del 10.1.2011; n. 282 del 26.1.2010; T.a.r. Lazio sez II quater n. 3547 del 18.4.2012).“L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante” (T.a.r. Lazio – sez II quater n. 5565 del 4.6.2013).
2.1 - Tale ampia discrezionalità involge un’approfondita valutazione, oltre che in ordine all’inserimento del richiedente nel tessuto lavorativo e sociale dello Stato italiano, altresì in relazione alla sua affidabilità, nonché all’assenza di pericolo per la sicurezza nazionale della sua permanenza nel territorio.
2.2 - Il sindacato sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione deve essere necessariamente di natura estrinseca e formale, non potendosi quindi spingere al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr.: Cons. Stato sez. VI 9.11.2011, n. 5913; T.a.r. Lazio II quater n. 5665 del 19.6.2012)."
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