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L'interruzione del rapporto di legittima il diniego di regolarizzazione (T.A.R. Palermo, (Sicili

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - In genere - Istanza di emersione da lavoro irregolare - Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lg. n. 109 del 2012 - Interruzione del rapporto di lavoro - Diniego di regolarizzazione - Legittimità.

“In tema di emersione del lavoro irregolare, l'art. 5, comma 1, d.lg. n. 109 del 2012 esige espressamente, quale requisito di carattere oggettivo, la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale, alle dipendenze di un datore di lavoro, alla data di entrata in vigore del d.lg. n. 109 del 2012 (9 agosto 2012) e anche al momento della presentazione della dichiarazione di emersione. La norma, pertanto, esige non solo l'esistenza del rapporto di lavoro irregolare, ma anche, stante l'evidente ratio di evitare comportamenti opportunistici da parte di soggetti che intendano entrare nel territorio nazionale dopo la data fissata dal legislatore per accedere alla sanatoria, la continuità delle prestazioni lavorative, con la conseguenza che anche l'interruzione del rapporto di lavoro (attestata dall'assenza del lavoratore dal territorio nazionale) è elemento che legittima il diniego di regolarizzazione”.

Per il testo integrale della sentenza clicca qui


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