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L'appello contro la decisione del tribunale di rigettare la richiesta di protezione internaziona

"Il giudizio de quo è interamente sottoposto al rito previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e non vi è traccia con riferimento al primo grado dell'applicazione di un rito diverso da quello sommario, così come delineato nella norma sopra indicata. La trattazione in via d'urgenza non postula l'esclusività della scelta del modello processuale di merito in quella da instaurarsi con ricorso. Sulla questione, infine, si è pronunciata di recente questa Corte con la pronuncia n. 14502 del 2014 affermando, ancorchè in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari che "in materia di immigrazione, l'appello, ex art. 702 "quater" c.p.c., contro l'ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1, lett. a), va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata". Il principio trova applicazione anche nei procedimenti relativi alle domande di protezione internazionale essendo prevista la identica modalità d'impugnazione del provvedimento di primo grado assoggettato, in entrambe le ipotesi, al rito sommario, così come adattato dal D.Lgs. n. 150 del 2011. Peraltro, tale principio costituisce un corollario del rilevante arresto delle S.U. di questa Corte n. 2907 del 2014, secondo il quale trova applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui all'art. 339 c.p.c. e segg.."

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