La condanna per il reato di cui all’art. 10-bis del testo unico n. 286/1998 non rientra fra le cause
"5. Il Collegio, come già anticipato nell’ordinanza cautelare dell’11 luglio 2014, ritiene fondato l’appello e, di conseguenza, anche il ricorso di primo grado.
Il decreto legislativo n. 109/2012, all’articolo 5, comma 13, dispone quanto segue:
«Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri:
«a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
«b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
«c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
«d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.»
Come si vede, la condanna per il reato di cui all’art. 10-bis del testo unico n. 286/1998 (reato di ingresso ovvero trattenimento in Italia in violazione delle norme sull’immigrazione) non rientra fra le cause ostative all’emersione ,perché si tratta di reato contravvenzionale; e non vi rientra neppure l’espulsione disposta dal Giudice di Pace in applicazione dell’art. 16 dello stesso testo unico, quale misura alternativa alla pena pecuniaria, nella specifica ipotesi dell’art. 10-bis citato.6. In conclusione l’appello va accolto ed, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso proposto al T.A.R. Veneto.
Considerata, peraltro, la scarsa chiarezza della normativa applicabile al caso in questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio".
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