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Il possibile mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo che ha l’affidam

“1) L’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo, divorziato da un cittadino dell’Unione, da cui ha subito atti di violenza domestica durante il matrimonio, non può beneficiare del mantenimento del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in base a tale disposizione, qualora l’inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia successivo alla partenza del coniuge cittadino dell’Unione da detto Stato membro.

2) L’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, deve essere interpretato nel senso che un figlio e il genitore cittadino di uno Stato terzo che ne ha l’affidamento esclusivo beneficiano di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, in una situazione, quale quella di cui al procedimento principale, in cui l’altro genitore è cittadino dell’Unione e ha lavorato in tale Stato membro, ma ha cessato di risiedervi prima che il minore abbia iniziato a frequentarvi la scuola.

3) L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante né a un cittadino dell’Unione minorenne, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la cittadinanza, né al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha l’affidamento esclusivo, qualora gli stessi beneficino di un diritto di soggiorno in tale Stato membro ai sensi di una disposizione del diritto derivato dell’Unione.

4) L’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che conferisce a detto cittadino dell’Unione minorenne un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, purché soddisfi le condizioni enunciate all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In un caso siffatto, la stessa disposizione consente al genitore che ha l’effettivo affidamento di tale cittadino dell’Unione di soggiornare con quest’ultimo nello Stato membro ospitante”.

Per il testo integrale della decisione clicca qui

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