La legge regionale che prevede l'erogazione di servizi socio-assistenziali urgenti ed indifferib
- Simona Polimeni
- 28 lug 2010
- Tempo di lettura: 1 min
La Corte costituzionale "dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 4, e 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della medesima legge della Regione Toscana n. 29 del 2009, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere a) e b), e nono comma, della Costituzione".
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